VII Circolo Didattico Livorno
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Si informa il personale in servizio che, ai sensi dell'art. 54 del D.L.gs. 165/01, è pubblicato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici". Il D.P.R. in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013, abroga il "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", già approvato con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 28 novembre 2000.
Il codice di comportamento definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Le previsioni del Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni.
Questi i Principi generali (art. 3):
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
Il decreto si sofferma poi in particolare sui seguenti aspetti: Regali, compensi e altre utilità (art. 4), Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse (art. 6) Obbligo di astensione (art. 7) Prevenzione della corruzione (art. 8) Trasparenza e tracciabilità (art. 9) Comportamento nei rapporti privati (art. 10) Comportamento in servizio (art. 11) Rapporti con il pubblico (art. 12) Disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13) Contratti ed altri atti negoziali (art. 14) Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art. 15) Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice (art. 16).